E' ancora attuale oggi il tema dello stato laico e se come ciò si esplichi tale previsione all'interno della costituzione. E questo dibattito che si apriva nuovamente sul DDL 224 discusso il 29 maggio 2013.
Tale DDL proposto da Bruno Firmiani voleva affrontare il tema dell'assistenza spirituale da un punto vista di apertura alle altre confessioni religiose e convizioni filosofiche. E' questo un campo minato che ha volte porta ad una valutazione difficile da compiere sulla rappresentitività provinciale e del valore di una confessione spirituale e religiosa.
Il comma 3 dell'articolo 2 del DDL in questione è importanti perchè mette in luce su che base la prestazione di assistenza spirituale va erogata:
L’assistenza è prestata solo su richiesta del soggetto interessato o dei suoi prossimi congiunti, inclusa la persona convivente, e non può in nessun caso dare luogo a proselitismo o svolgersi secondo modalità che pongano una religione o convinzione filosofica in posizione privilegiata rispetto ad altre.
Tale comma mette in luce che solo su richiesta può essere prestata l'assistenza e non da parte di chiunque ma del soggetto interessato di prossimi congiunti e di una persona convivente. Si delimitava quindi in tal modo la somministrazione della stessa in merito al reale interesse. Sempre in tal campo si voleva vietare il proselitismo e il concedere una posizione privilegiata una confessione o filosofia rispetto alle altre che è un segno di rispetto verso tutti i pazienti.
Le convenzioni. Le convenzioni posso esser firmate tra l'azienda sanitaria e le organizzazioni di rappresentante delle confessioni religiose e convinzioni filosofiche presenti in provincia. Sarebbe stato questo utile per dare una parità vera al senso dell'artiolo 3 della Costituzione.
Oneri finanziari. L'articolo 3 del DDL è molto importante:
1. Non è dovuta alcuna forma di compenso o rimborso da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o di altro ente provinciale o comunque partecipato dalla Provincia per l’espletamento del servizio di assistenza spirituale nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Il servizio di assistenza religiosa non dà luogo ad alcun rapporto d’impiego con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
E questo un tema importante che però vede spesso anche nel consiglio scarsa attenzione. Sulla scorta dell'art. 7 della Costituzione:
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
si mantengono giudizi di valore e di sostegno economico alla Chiesa Cattolica. E' questo una situazione che deve finire e che l'eventuale servizio sia volontario come in questo DDL si prevedeva. Non è sostenibile dare risorse a tutte le confessioni religiose e convinzioni filosofiche che sarebbe meglio per tutti che si rendesse volontaria l'assistenza sanitaria. Il DDL è stato bocciato dal Consiglio Provinciale.
E' un tema quello della laicità dello stato che ancora nel 2013 non è arrivato in Italia ad un punto fermo e non solo in questo settore. Di questo dibattito ne sentiremo ancora parlare.
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